Troppi oneri normativi per le agenzie di viaggi: a dirlo questa volta non sono solo le associazioni di settore ma addirittura l’Antitrust con una forte presa di posizione pubblica.

Con un documento inviato a tutti i presidenti di Regione, infatti, l’Autorità Garante per la concorrenza e per il mercato (Agcm) ha segnalato una serie di elementi che concorrono a distorcere la concorrenza nel settore delle agenzie di viaggi e che limiterebbero l’accesso alla professione. Punti in gran parte condivisibili, anche se gli ultimi due, per come intesi dal Garante, potrebbero generare più danni che benefici.

Il Garante ha infatti esaminato la legislazione regionale e le 20 legislazioni regionali evidenziandone criticità e differenze. Uno schema riassuntivo dettagliato del lavoro fatto è scaricabile in questo file pdf: http://webitmag.it/wp-content/uploads/2017/02/legislazioniregionaliagenzieviaggi.pdf

Sono in particolare 6 le criticità rilevate dall’authority:

1 – La richiesta di una cauzione è sproporzionata

Numerose leggi regionali ancora prevedono l’esborso di una cauzione quale presupposto per l’apertura e l’esercizio dell’attività e spesso impongono che tale cauzione rimanga vincolata per tutto il periodo di esercizio dell’agenzia. Per l’Antitrust questa norma è sproporzionata rispetto all’obiettivo di garantire all’autorità amministrativa il recupero di sanzioni pecuniarie non corrisposte.

2 –  Restrizioni temporali e territoriali

Le leggi regionali prevedono diverse limitazioni alla libertà di organizzazione dell’attività delle AdV. Tra queste vi sono, in particolare, la fissazione di obblighi di apertura, di residenza, dell’imposizione di una sede principale in Italia o del divieto di apertura nei centri commerciali. Per il Garante tali limitazioni alla libertà di esercizio dell’attività economica non sono compatibili con i principi a tutela della concorrenza

3 – Le procedure di rilascio dell’autorizzazione

L’Agcm rileva che mentre alcune Regioni hanno adottato integralmente il regime semplificato di apertura delle AdV, ovverosia l’onere di previa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (la così detta SCIA), altre Regioni hanno mantenuto il più vetusto regime autorizzatorio.
Per il Garante l’espletamento delle procedure di rilascio dell’autorizzazione costituisce, a differenza della SCIA, un onere gravoso per le imprese sotto vari profili, atteso che il quadro normativo europeo e nazionale appare nettamente orientato verso il definitivo superamento di tutti i vincoli all’accesso o all’esercizio di attività economiche.

4 – Misure sanzionatorie ingiustificate

L’Antitrust ravvisa che in molte legislazioni regionali i vincoli all’apertura e all’esercizio dell’attività sono accompagnati da misure sanzionatorie di revoca o sospensione dell’autorizzazione, nonché a carattere pecuniario e/o di rivalsa sul deposito cauzionale. Tali misure appaiono censurabili in quanto gravano l’attività d’impresa di oneri senza che ne risulti fondato il presupposto impositivo. Le misure sanzionatorie in questione, infatti, amplificano il carattere restrittivo di obblighi ingiustificati i quali costituiscono vincoli normativi all’accesso e all’esercizio d’impresa in contrasto con il principio della libertà di attività economica e con la disciplina a tutela della concorrenza.

5 – Condanne penali e precedenti casi di fallimento

L’Antitrust fa notare che alcuni ordinamenti regionali impediscono l’accesso all’attività di AdV nel caso in cui il soggetto interessato ad aprire l’attività sia gravato da condanne penali o da dichiarazioni di fallimento. Secondo l’Antitrust queste limitazioni dovrebbero essere limitate temporalmente o dare una possibilità di riabilitazione.

6 – Restrizioni all’attività di direttore tecnico

Il Garante contesta le norme che impongono al direttore tecnico l’esclusività e la continuità del lavoro in una sola agenzia, giudica non necessari gli albi e i registri e, di conseguenza l’esame di abilitazione.
Per l’Agcm tali vincoli si giustificano solo nelle ipotesi in cui sussistano asimmetrie informative tra consumatore ed operatore economico che rendono necessario che l’accesso a determinate attività sia consentito solo a quanti possiedono specifici requisiti di qualificazione professionale o specifiche formazioni scolastiche. Asimmetrie informative che per l’Antitrust non sembrano sussistere o comunque non sono tali da giustificare un albo.

Le considerazioni conclusive dell’Antitrust è che questi 6 punti rappresentino una serie di restrizioni della concorrenza ingiustificate e discriminatorie.

L’Autorità auspica, pertanto, che il Parlamento intervenga sulla materia al fine di affermare con chiarezza il principio della libertà di accesso ed esercizio dell’attività di intermediazione turistica tramite agenzia di viaggio nonché l’eliminazione di vincoli ingiustificati relativi alla figura del direttore tecnico.

L’Autorità chiede inoltre alle Regioni destinatarie del documento di comunicare entro 45 giorni le misure che si intendono mettere in atto con riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate a livello regionale.