Bonus digitalizzazione, tutte le regole per adv e tour operator

E’ arrivato in Gazzetta ufficiale il decreto che introduce un nuovo credito d’imposta per le agenzie di viaggio e i tour operator, il cosiddetto bonus digitalizzazione. A prevederlo è il D.L. 152/2021, nell’ambito delle misure urgenti di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L’art.4 del D.L. 152/2021, prevede, in favore di agenzie di viaggi e ai tour operator con codice Ateco 79.1, 79.11, 79.12, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata del decreto, 8 novembre, e fino al 31 dicembre 2024.

Sono agevolati gli investimenti e le attivita’ di sviluppo digitale, con le seguenti limitazioni:

  • Fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro.
  • Nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l’anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l’anno 2025.

Il bonus è utilizzabile solo in compensazione in F24, senza limiti. Ovvero, anno per anno, può essere utilizzato anche oltre i paletti disposti in materia di compensazioni dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Così come previsto per altri crediti d’imposta istituti durante l’emergenza Covid-19, anche per il bonus digitalizzazione relativo ad agenzie di viaggio e tour operator è prevista la cessione. In tutto o in parte, con facolta’ ad altri soggetti terzi, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.

Per quanto riguarda le spese agevolabili, il decreto rimanda all’art.9 commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 83/2014. Nello specifico, sono agevolabili le spese relative a:

  • impianti wi-fi, solo a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocita’ di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
  • siti web ottimizzati per il sistema mobile;
  • programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purche’ in grado di garantire gli standard di interoperabilita’ necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
  • spazi e pubblicita’ per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
  • servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
  • strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalita’ per persone con disabilita’;
  • servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

Con un decreto ad hoc del ministero del Turismo saranno definite le disposizioni attuative del bonus, che è riconosciuto nei limiti previste in ambito UE.