Brussels Airlines rischiava una multa fino a 5 milioni di euro da parte dell’Autorità Antitrust italiana per l’applicazione (senza adeguata comunicazione) della “no show rule” che prevede la cancellazione del volo di ritorno se non viene effettuato quello di andata.

Per questo motivo l’Agcom ha aperto un procedimento nei confronti della compagnia aerea il 5 ottobre 2015 invitandola a sanare la situazione. In ottemperanza alla richiesta Brussels Airlines ha presentato nei mesi scorsi i seguenti tre impegni:

1) Indicazione chiara al passeggero del contenuto della “no show rule” e delle politiche di cambio e rimborso che si applicano in questi casi.

2) Al viaggiatore in possesso di “biglietti di andata e ritorno con prima partenza dall’ Italia”, mantenimento del viaggio di ritorno se questi comunicherà il proprio intento di volare al di fuori della sequenza programmata entro le 24 ore successive all’ora ufficiale di partenza del primo segmento di volo.

3) Brussels adotterà, infine, una procedura specifica per consentire al passeggero interessato di
comunicare le sue intenzioni, in particolare con un numero verde a chiamata gratuita (800979414) oppure all’indirizzo e-mail “callcenter.it@brusselsairlines.com” ricevendo, in tale caso, anche una “e-mail di conferma ricezione”.

Una volta effettuata la comunicazione al Vettore dell’ intento di confermare il volo di ritorno/successivo nonostante il no show al volo di andata/precedente, il biglietto originariamente acquistato sarà riconvalidato da Brussels senza applicare al passeggero alcun ricalcolo della tariffa o sovrapprezzo.

Le informazioni necessarie riguardanti l’esistenza e la attivazione di tale procedura saranno fornite da tutti i call center della Compagnia (che verranno tempestivamente ed adeguatamente edotti sul punto) ed, altresì, richiamate sia sul titolo di viaggio sia nel corso della procedura di acquisto sul sito aziendale attraverso l’ inserimento di dicitura specifica18 evidenziata in grassetto, “nelle note in calce alla scelta della tariffa”.

Considerando idonei questi impegni l’Autorità garante per la concorrenza ha deciso di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione dando tempo 60 giorni al vettore per attuarli definitivamente (pena la riapertura del procedimento)