E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il testo della Direttiva UE 2015/2302 del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati. Come avevamo raccontato nei mesi scorsi la novità più rilevante è l’equiparazione tra i pacchetti turistici venduti online e quelli venduti offline in termini di garanzie da offrire al cliente.

Gli Stati aderenti all’Unione Europea avranno due anni di tempo a partire dal 1° gennaio 2016 per adeguarsi alla nuova normativa e ulteriori 6 mesi per farla entrare in vigore. Per vederla dunque operativa si rischia di dover attendere il 1° luglio 2018. Nulla vieta ovviamente agli Stati si procedere alla nuova legge prima della scadenza naturale. Come per ogni direttiva europea c’è però il rischio di interpretazioni differenti da Stato a Stato.

Ci spiega infatti Francesco Granese, direttore marketing di Seanet Travel Network: “Ci vuole sempre un provvedimento dello Stato per attuare la direttiva e difatti spesso si verifica qualche lieve difformità tra stato e stato così come avvenne nel ’95 in Italia per la prima direttiva sui pacchetti che era del ’93. Nel frattempo se si verificasse qualche contenzioso diventa (oggi) molto più semplice e lineare richiamare la nuova direttiva in attesa che lo Stato Italiano la recepisca. In altre parole è – in qualche modo – già operativa”.

Secondo le nuove regole il sito in cui viene fatta la prima prenotazione di servizi complessi, ad esempio un biglietto aereo su un’Ota o anche sul sito di una compagnia, sarà responsabile anche per i servizi collegati, come il noleggio dell’auto e la prenotazione alberghiera.

Viene dunque considerato responsabile della protezione del viaggiatore il sito di prenotazione alberghiera, aerea o di autonoleggio che per primo trasferisce i dati (nome dei viaggiatori, dettagli di pagamento e indirizzo e-mail) ad altri siti per i servizi aggiuntivi. L’estensione dei diritti riguarda tre tipologie di pacchetti viaggio: quelli pre-combinati da parte dei tour operator, che comprendono almeno due elementi fra trasporto, pernottamento e altri servizi come la macchina a noleggio; quelli personalizzati acquistati dall’utente attraverso un singolo intermediario (online oppure offline) che rimanda a diversi operatori e quelli ‘indotti’ al momento della prenotazione(quindi se si prenota un hotel o un biglietto aereo sul web e si aggiunge almeno un altro servizio entro 24 ore dalla conclusione della prima).

Per leggere il testo definitivo della direttiva europea sui pacchetti turistici seguite questo link