“Cancellazione gratuita per la maggior parte delle camere”. Dopo il Regno Unito, anche in Italia è stato dichiarato ingannevole dal Garante uno degli spot televisivi di Booking.com
L’Istituto dell’Autodisciplina pubblicitaria, con l’ingiunzione n. 18 del 2018 ha disposto il blocco del messaggio pubblicitario che promette la possibilità di cancellare gratuitamente le prenotazioni.
Il messaggio è stato ritenuto ingannevole ai sensi del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, in quanto “induce in errore il pubblico in merito alla vantata gratuità della possibilità di cancellare la propria prenotazione”.

Il direttore generale di Federalberghi, Alessandro Nucara, nell’esprimere apprezzamento per la decisione, evidenzia come basti “consultare un qualsiasi portale per accorgersi che la prenotazione non cancellabile costa meno della prenotazione cancellabile. Quindi, la libertà di cancellare ha un prezzo e non può essere qualificata come gratuita”.
“Questa differenza di prezzo è normale – spiega Nucara – serve a compensare, sia pur in minima parte, gli oneri che l’impresa sostiene per la gestione delle disdette e il danno che si genera nel caso in cui la camera rilasciata all’ultimo momento rimanga invenduta. Ma le condizioni devono essere trasparenti. Se affermi che la cancellazione è gratuita stai raccontando una frottola”.

Uno spot pressoché identico era stato censurato ad inizio gennaio dall’Advertising Standard Authority, l’Autorità di vigilanza britannica (in quel caso il claim era “If you have to cancel, cancel. Most of the time it’s free and you can always book again.”). Ne avevamo scritto a gennaio qui.

Conclude Nucara: “Ci auguriamo che l’Autorità prosegua l’opera di bonifica e disponga il blocco anche per la campagna pubblicitaria avviata da Ryanair Rooms in questi giorni sui quotidiani (“cancellazione quasi sempre gratuita”)” così come per l’analogo messaggio che continua ad apparire sul sito mobile di Booking. (“cancellazione gratuita per la maggior parte delle camere”)”.

Per approfondire:

Link alla decisione dell’Istituto dell’Autodisciplina pubblicitaria
http://www.iap.it/2018/02/n-18-18-del-19-2-2018/

Link alla decisione dell’Advertising Standard Authority
https://www.asa.org.uk/rulings/booking-com-bv-a17-391934.html