Udienza AIAV contro IATA sul divieto di pagamento con cc aziendali: secondo round ad ottobre

Lo scorso 7 giugno presso la IX sezione del Tribunale di Roma si è tenuta l’udienza per l’azione promossa da Aiav, associazione italiana agenti di viaggio, contro Iata al fine di ottenere l’invalidazione / inoperosità delle modifiche apportate alla Risoluzione 890, in particolare del punto 3.4, in vigore in Italia dallo scorso 1° marzo e riguardante il divieto di pagamento della biglietteria mediante carte di credito “corporate” (aziendali) ed il conseguente addebito di ADM per le agenzie inosservanti. L’azione si è resa necessaria perché diverse compagnie si stanno adeguando alla nuova regola: al debit memo del 5% di British Airways si è aggiunto quello del 3,5% di United Airlines.

Per velocizzare l’azione Aiav ha adottato un provvedimento d’urgenza ex art. 700, azione che – di solito – si consuma con una memoria, un’udienza e la sentenza. Ma non in questo caso.

L’avvocato Bernardini (I.A.T.A.) ha posto alcune eccezioni formali (legittimazione attiva) alla comparsa dell’AIAV che il Giudice si è riservato di valutare. Nel corso del dibattimento ha inoltre dichiarato che a richiedere una “…maggiore stretta sulle carte di credito, per motivi di sicurezza…” sarebbero state le associazioni partecipanti all’APJC ITALIA (Fiavet, Astoi…). Un particolare che ad Aiav non risulta e per il quale verranno predisposte richieste di chiarimento da indirizzarsi a tutte le Associazioni partecipanti affinché possano confermare, negare o spiegare un eventuale, simile intervento.

Il Giudice ha respinto la richiesta di archiviazione della I.A.T.A. ed ha ritenuto – in considerazione del “peso” e della tecnicità del caso – di richiedere alle parti ulteriori precisazioni fissando per il prossimo il 4 ottobre la discussione e la sentenza.

In una nota stampa Fulvio Avataneo di Aiav ha dichiarato: “Anche se avremmo gradito un giudizio immediato favorevole a tutti gli ADV, dobbiamo ammettere che il caso ha una forte complessità in quanto tocca aspetti giuridici ma anche costituzionali, e che il Giudice ha agito con grande saggezza decidendo di valutare ogni particolare per considerare il quadro d’insieme nel modo più corretto. Siamo fiduciosi perché le eccezioni sollevate dalla I.A.T.A. hanno più l’odore del fumo che il sapore dell’arrosto: facilmente superabili e create per confondere. Ma lo siamo ancor di più in quanto le tesi dell’associazione dei vettori aerei non hanno volutamente affrontato il reale problema della vicenda, segno che preferirebbe evitarlo”.