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Bonus digitalizzazione, tutte le regole per adv e tour operatorERT

E’ arrivato in Gazzetta ufficiale il decreto che introduce un nuovo credito d’imposta per le agenzie di viaggio e i tour operator, il cosiddetto bonus digitalizzazione. A prevederlo è il D.L. 152/2021, nell’ambito delle misure urgenti di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L’art.4 del D.L. 152/2021, prevede, in favore di agenzie di viaggi e ai tour operator con codice Ateco 79.1, 79.11, 79.12, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata del decreto, 8 novembre, e fino al 31 dicembre 2024.

Sono agevolati gli investimenti e le attivita’ di sviluppo digitale, con le seguenti limitazioni:

Il bonus è utilizzabile solo in compensazione in F24, senza limiti. Ovvero, anno per anno, può essere utilizzato anche oltre i paletti disposti in materia di compensazioni dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Così come previsto per altri crediti d’imposta istituti durante l’emergenza Covid-19, anche per il bonus digitalizzazione relativo ad agenzie di viaggio e tour operator è prevista la cessione. In tutto o in parte, con facolta’ ad altri soggetti terzi, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.

Per quanto riguarda le spese agevolabili, il decreto rimanda all’art.9 commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 83/2014. Nello specifico, sono agevolabili le spese relative a:

Con un decreto ad hoc del ministero del Turismo saranno definite le disposizioni attuative del bonus, che è riconosciuto nei limiti previste in ambito UE.