Utilizzi solo il biglietto di ritorno? Lo devi pagare di nuovo: Alitalia condannata

Il biglietto di andata e ritorno per il volo Alitalia acquistato online non è stato riconosciuto valido poiché i due viaggiatori non hanno effettuato il viaggio di andata. Ma il giudice ha condannato AZ

È successo a due viaggiatori catanesi: nonostante provvisti di regolare biglietto aereo per la tratta Catania-Milano non è stato loro permesso l’imbarco sul volo di ritorno.

Di fatto, il biglietto di andata e ritorno per il volo Alitalia acquistato online non è stato riconosciuto valido poiché i due viaggiatori non hanno effettuato il viaggio di andata, peraltro non rimborsato. I due viaggiatori sono stati perciò costretti ad acquistare un nuovo biglietto: fra le clausole contrattuali che si intendono accettate al momento dell’acquisto online v’è ne una infatti che condiziona la validità del biglietto solo all’utilizzo in sequenza alle precedenti tratte aeree.

Ritenutosi vessati da Alitalia i due viaggiatori si sono rivolti al giudice di pace per ottenere il rimborso del secondo biglietto, nonché per accertarsi dell’illegittimità della pratica commerciale. E la sentenza ha dato loro ragione, condannando Alitalia a risarcire il costo dei biglietti e pagare le spese legali, pari a oltre dieci volte il costo del biglietto stesso.

Il giudice ha ritenuto vessatoria la clausola poiché in contrasto con le norme del Codice del consumo e tendente a favorire la compagnia aerea nonostante non abbia subito alcun danno dal mancato utilizzo del viaggio. Il giudice ha anche rilevato che tale clausola dovrebbe essere specificamente approvata, cosa che invece non accade con l’acquisto online, dove si è costretti ad accettare indistintamente tuttte le condizioni di vendita.

Per tali violazioni Alitalia era già stata ammonita dall’Antitrust e dal Tar del Lazio, ma finora senza alcuna conseguenza. La sentenza di Catania ora apre di fatto le porte al rimborso per migliaia di passeggeri.